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Ordinanza — n. 11696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable grounds and procedural nullity claims rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dhima Adriatik inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued for procedural nullity due to lack of notice and raised a ground regarding contradictory reasoning that falls outside the scope of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific ground is not appealable and must be declared inadmissible without formalities under Article 610, Paragraph 5-bis, leading to the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on grounds not listed in Article 448 are inadmissible and must be declared without formalities, rendering any concurrent claim of procedural nullity ineffective.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity contradictory reasoning Cassation appeal court costs fine difetto formale di procedura diritti procedurali contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che la doglianza proposta - che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità - esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e che viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIMA ADRIATIK nato il 06/12/1972 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti7-\\ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dhima Adriatik avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia ex art. 444 cod. proc. pen.; e che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale eccepisce la nullità del procedimento, per mancata notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza;

Considerato che la doglianza proposta - che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità - esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e che viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (di qui la manifesta infondatezza della eccezione di nullità sollevata dal difensore del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini Palla Stefrt DEPOSiTATO IN CANC-LLE:T1A.