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Ordinanza — n. 11695/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Elkouibri Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant personally signed the petition challenging his conviction for attempted burglary, violating procedural requirements. The court ruled that such appeals must be submitted by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, not by the accused individually.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal must be submitted by a qualified defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, and personal submission by the accused renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission by accused special roll of Cassation qualified defense attorney procedural requirements criminal law violazione di domicilio tentato furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKOUIBRI MOHAMED nato il 19/12/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO_ dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Elkouibri Mohamed propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini Stefta no Palla,. DEPC3.fT.-70 IN CANCEU ERIA j O MA