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Ordinanza — n. 11694/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against settlement sentences as procedural grounds are inadmissible under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ricci Pablo and Quadrella Thomas inadmissible without formalities. Although the appellants argued for lack of reasoning and delayed notification of the prosecutor's conclusions, the court found no violation of defense rights since the defendants had already agreed to the penalty terms. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a settlement are inadmissible if the grounds do not comply with the specific procedural requirements for such appeals, and must be declared without formalities.

Parole chiave

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settlement sentence appeals inadmissible procedural grounds lack of reasoning defense prosecutor conclusions notification Cassation inadmissibility pena convenzionale gravità della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pe della Corte di appello di Genova; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta: - Thomas Quadrella denuncia difetto di motivazione ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pe della Corte di appello di Genova; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta: - Thomas Quadrella denuncia difetto di motivazione ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCI PABLO nato a PIETRASANTA il 01/08/1976 QUADRELLA THOMAS nato a MASSA il 28/02/1981 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Ricci Pablo e Quadrella Thomas ricorre avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pe della Corte di appello di Genova; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta: - Thomas Quadrella denuncia difetto di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., ma non specifica da quali elementi sarebbe emersa in modo inconfutabile la propria innocenza, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado; - Pablo Ricci lamenta di non aver ricevuta tempestiva notifica delle conclusioni del procuratore generale; ma non è ravvisabile alcuna lesione al diritto di difesa, dato che l'imputato conosceva le conclusioni del P.G. con il quale aveva concordato la pena;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett‘ rosini SteOV r 3 t t r