Ordinanza — n. 11692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO ANGELO nato a BARI il 02/01/1982 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cassano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di soccorrere le persone, falsità materiale in certificazioni amministrative ed evasione; e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la riassegnazione a sezione diversa dalla settima, nonché una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO ANGELO nato a BARI il 02/01/1982 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cassano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di soccorrere le persone, falsità materiale in certificazioni amministrative ed evasione; e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la riassegnazione a sezione diversa dalla settima, nonché una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti;
Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la riferibilità delle condotte delittuose all'imputato — non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sentenza impugnata); Ricordato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente