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Ordinanza — n. 11690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SERGIO nato a RECCO il 16/07/1964 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesione personale aggravato dall'uso di un'arma e per il reato di molestie; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la mera apparenza della motivazione — è generico, poiché si sostanza in affermazioni astratte prive di reale confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica reati violenti difesa penale lesioni personali uso sproporzionato della forza eccesso di legittima difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SERGIO nato a RECCO il 16/07/1964 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesione personale aggravato dall'uso di un'arma e per il reato di molestie; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la mera apparenza della motivazione — è generico, poiché si sostanza in affermazioni astratte prive di reale confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata;

Considerato che il secondo motivo, che deduce il difetto di corrispondenza tra i fatti esposti in sentenza e gli accadimenti effettivi, non è consentito in questa sede perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa lettura delle fonti probatorie; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, ultima pagina della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta,orosini Syyn Palla DEPOF.:hTATO IN CAN _LEF-.3A