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Ordinanza — n. 11689/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple documentary bankruptcy conviction for manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Costantini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for simple documentary bankruptcy, arguing lack of creditor damage and non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as merely assertive, lacking specific arguments, or manifestly unfounded based on established case law regarding the nature of the offense and the sufficiency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely assertive, lack specificity, or are manifestly unfounded, particularly when the lower court has already adequately addressed the legal issues with correct arguments.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy inadmissible appeal manifestly unfounded grounds Article 131-bis Penal Code general mitigating circumstances omissione della contabilità consegna di documenti documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
Ricordato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIUSEPPE nato a PANCARANA il 14/07/1955 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costantini Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale semplice e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato motivi aggiunti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta l'offensività della condotta per assenza di danno ai creditori è meramente assertivo in punto di assenza di pregiudizio ed inoltre contiene, nel suo stesso sviluppo, le ragioni di manifesta infondatezza, dato che è il ricorrente medesimo a riconoscere che si tratta di reato di pericolo per la cui integrazione non occorre il verificarsi di un danno;

Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 6 e 7); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7);

Ricordato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Elisabetta r,191rosini DEPC= .-'‘,