Ordinanza — n. 11686/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTENA TIZIANA nato a COPERTINO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Martena Tiziana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Romache ne ha confermato la condanna per i reti di appropriazione indebita (capo A) e utilizzo indebito di carte di credito (capo B) e rilevato che il difensore dell'imputata ha depositato una memoria con la quale resiste al vaglio preliminare di inammissibilità effettuato dall'ufficio esame preliminare;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il quinto motivo, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché è la stessa ricorrente ad ammettere che il risarcimento è stato parziale, mentre la chiara lettera dell'art. 62 n. 6 cod. pen. richiede espressamente che il risarcimento sia integrale (tra le tante Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTENA TIZIANA nato a COPERTINO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Martena Tiziana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Romache ne ha confermato la condanna per i reti di appropriazione indebita (capo A) e utilizzo indebito di carte di credito (capo B) e rilevato che il difensore dell'imputata ha depositato una memoria con la quale resiste al vaglio preliminare di inammissibilità effettuato dall'ufficio esame preliminare;
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti non a criticare la tenuta logica della motivazione ma a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie in punto valore della confessione stragiudiziale, effettiva disponibilità della carta di pagamento, cointestazione tra persona offesa e una terza persona del conto corrente dal quale sono stati effettuati i prelevamenti indebiti; Considerato che il quarto motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, la carta Postepay è stata consegnata dalle forze di polizia all'imputata proprio in quanto persona all'epoca convivente con la persona offesa;
Ritenuto che il quinto motivo, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché è la stessa ricorrente ad ammettere che il risarcimento è stato parziale, mentre la chiara lettera dell'art. 62 n. 6 cod. pen. richiede espressamente che il risarcimento sia integrale (tra le tante Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisa Intta iMorosini Ste 2 Palla„. DE:OSITATO IN CAN UPIA !VI ;71.-.7 /k. 21 c9i