Ordinanza — n. 11684/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR ROSA nato a CARMAGNOLA il 18/07/1977 DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Lafleur Rosa e De Rossi Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso proposto da Lafleur Rosa è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Considerato che il ricorso proposto da De Rossi Giuseppina è generico, perché l'unica doglianza coltivata — che contesta prova della responsabilità dell'imputata — non è scandita dalla necessaria analisi dell'a argomentazioni poste a base della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFLEUR ROSA nato a CARMAGNOLA il 18/07/1977 DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Lafleur Rosa e De Rossi Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso proposto da Lafleur Rosa è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Considerato che il ricorso proposto da De Rossi Giuseppina è generico, perché l'unica doglianza coltivata — che contesta prova della responsabilità dell'imputata — non è scandita dalla necessaria analisi dell'a argomentazioni poste a base della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere esten