Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual attribution of theft to the accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Claudia Minai against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant contested the attribution of the theft with skill to herself, but the court found this argument insufficient in the final instance. The court ruled that the appeal merely reinterpreted evidence without adequately addressing the appellate decision's reasoning, citing witness identifications and the identification of the accomplice as the appellant's husband.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in the final instance is inadmissible if it merely reinterprets evidence without adequately engaging with the reasons given by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAI CLAUDIA nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mihai Claudia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con destrezza; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto — che contesta la riferibilità della condotta all'imputata — non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza adeguatamente misurarsi con le ragioni della decisione (pagg. 5 e 6 la persona offesa ha riconosciuto l'imputata come autrice del furto sia in fotografia sia "dal vivo" in aula; la persona offesa ha inoltre riconosciuto l'uomo che accompagnava la donna nella fotografia ritraente Paun Rafael, che è risultato essere il marito dell'imputata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ElisabettéfrXbrosini Steno,Pal la 4.> DEPOSITATO IN CA Non 7RJA 0 7r7 O 22 IL: (.; NCE! t