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Ordinanza — n. 11679/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Romagna Graziano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of theft convictions, arguing against aggravating circumstances like violence and public exposure. The court ruled that these arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection merits court review procedural dismissal theft conviction appeal danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia contratto per la fornitura di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNA GRAZIANO nato a MEZZANO il 02/07/1966 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Romagna Graziano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (consumato e tentato) di energia elettrica; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano la sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede e, conseguentemente, la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione penale, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini SteFapo IN CANCE, RIA 3 O MA --- --- -