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Ordinanza — n. 11678/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for simple bankruptcy as generic mitigating circumstances denial was procedurally sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Mario Marini's appeal against the Brescia Court of Appeal's confirmation of his simple bankruptcy conviction inadmissible. Marini argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the Court found this objection manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need only provide a congruent reference to decisive elements when denying such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the judgment provides a congruent reference to the decisive elements considered by the court.

Parole chiave

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simple bankruptcy conviction generic mitigating circumstances procedural sufficiency Cassation inadmissibility bankruptcy law appeal cattiva gestione bancarotta fraudolenta recessione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MARIO nato a ROVATO il 16/09/1954 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marini Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini Stefno alla P,h.. ' D.E. • .3 ! TATO IN CA C: -17 " " ìA , oggi „ 30