Criminal appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely repeat already rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Todde Sandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated injuries but failed to provide specific new arguments. The court determined that his complaints merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge regarding alibi, witness credibility, and medical evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODDE SANDRO nato il 17/03/1956 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Todde Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni, aggravate dall'uso di un'arma; Ritenuto che le doglianze esposte in ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'alibi, pag. 3 sulla attendibilità della persona offesa e sul riscontro offerto dal certificato medico; pag. 3 sulla valutazione della certificazione medica prodotta dalla difensa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta osini Stef8noPalla DETMGITATO