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Ordinanza — n. 11676/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed due to withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer filed a formal declaration of withdrawal on August 30, 2021. Although the defendant had initially sought to overturn the second-instance conviction for aggravated theft, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of 500 euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a party withdraws their appeal after it has been filed, the appeal is declared inadmissible and the appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs criminal appeal Corte di Cassazione tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della domanda di revisione tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIOVANNI nato a ROMA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; , Rilevato che l'imputato D'Auria Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che in data 30 agosto 2021 il difensore dell'imputato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in forza di procura speciale all'uopo conferita dal ricorrente; considerato che, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta MariiMrosini Stefan Palla DU.7CSITATO IN CANCE . 3 0 MA ----