Ordinanza — n. 11673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONAIKI MOHAMMED nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Onaiki Mohannmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, consistito nell'impossessamento di varie elettrodomestici, prelevati dal centro di conferimento rifiuti di proprietà del comune di Morgex; Ritenuto che il primo motivo - che contesta la configurabilità del delitto di furto - è inammissibile, perché inedito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché, come già ha osservato la Corte di appello, prospetta una tesi giuridica in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: «In tema di furto, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. deve ritenersi "stabilimento pubblico" la piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti» (Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONAIKI MOHAMMED nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Onaiki Mohannmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, consistito nell'impossessamento di varie elettrodomestici, prelevati dal centro di conferimento rifiuti di proprietà del comune di Morgex; Ritenuto che il primo motivo - che contesta la configurabilità del delitto di furto - è inammissibile, perché inedito;
Considerato che il secondo motivo - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché, come già ha osservato la Corte di appello, prospetta una tesi giuridica in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: «In tema di furto, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. deve ritenersi "stabilimento pubblico" la piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti» (Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, Sonzogni, Rv. 260101 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet