Ordinanza — n. 11671/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONACO GUIDO nato a AGROPOLI il 05/11/1968 PERFETTI ANNA nato a NAPOLI il 07/06/1968 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Monaco Guido e Perfetti Anna ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo proposto — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONACO GUIDO nato a AGROPOLI il 05/11/1968 PERFETTI ANNA nato a NAPOLI il 07/06/1968 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Monaco Guido e Perfetti Anna ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo proposto — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stefano Papa_—, t D ETT0 IA