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Ordinanza — n. 11670/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds require factual re-evaluation or contradict court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Miroslav Mancev inadmissible regarding his conviction for aggravated personal injuries. The court rejected arguments challenging evidence evaluation and self-defense because they necessitate a new factual assessment reserved for lower courts. Additionally, claims regarding legal violations were dismissed as they relied on fact reconstructions differing from the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 and Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they request a re-evaluation of evidence or are based on fact reconstructions inconsistent with the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence self-defense claim rejection violation of law argument procedural standing requirement testimonianza della vittima testimone a discarico carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 52 cod. pen.
art. 52 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIROSLAV MANCEV nato il 05/07/1992 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Miroslav Mancev ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di armi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo — che contestano la valutazione delle prove in punto di sussistenza della condotta e di mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — non sono consentite in sede di legittimità, in quanto devolvono alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio;

Considerato che il terzo motivo di ricorso — che denuncia la violazione dell'art.52 cod. pen. — è inammissibile, perché la doglianza si fonda su una ricostruzione del fatto diversa da quella posta a base della decisione; Ritenuto che il quarto motivo è inammissibile, poiché enuncia un vizio di motivazione in ordine alla carenza di una condizionale di procedibilità, ma, nel suo sviluppo, poi insiste sulla scriminante ex art. 52 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presiden