Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11669/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11669/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11669/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARDI SALVATORE nato a MADDALONI il 04/12/1974 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Picardi Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto, in generale, che tutti i motivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello, come rivela il dato della intestazione dell'atto come "appello" e del riferimento all'imputato come "appellante" (cfr. pag. 1 ricorso);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quinto motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato considerato che la pena massima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri reati difesa penale gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi altri capi d'accusa infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il quinto motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARDI SALVATORE nato a MADDALONI il 04/12/1974 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Picardi Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto, in generale, che tutti i motivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello, come rivela il dato della intestazione dell'atto come "appello" e del riferimento all'imputato come "appellante" (cfr. pag. 1 ricorso);

Considerato, in particolare, che le doglianze proposte con i primi tre motivi sono prive di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sulla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose pagg. 2 e 3; sul trattamento sanzionatorio, applicato in misura prossima al minimo edittale, pagg. 3 e 4; sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. pag. 3; ); Ritenuto che la contestazione circa il diniego del beneficio della non menzione, prospettata all'interno del terzo motivo di ricorso, è generica, poiché non tiene conto che l'imputato ha già riportato una condanna;

Considerato che il quinto motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato considerato che la pena massima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini S te (t353;uf DEPOStrATOINCANC . t3