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Ordinanza — n. 11668/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as new grounds are inadmissible and other grounds are mere repetitions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Marra inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marra challenged his conviction for aggravated theft, arguing the fraud element was absent and seeking generic mitigating circumstances and probation. The court rejected these claims because the new ground was improperly introduced for the first time, while the other grounds were merely repetitions of arguments already fully addressed by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals containing new grounds not raised before the lower court or mere repetitions of previous arguments are inadmissible as they fall outside the scope of the court of cassation's supervisory jurisdiction.

Parole chiave

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admissibility of appeal new grounds in cassation repetition of arguments supervisory jurisdiction court of cassazione motivi di cassazione soppressione delle prestazioni concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/06/1991 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE. APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Marra Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento — è nuovo e, come tale, non proponibile per la prima volta in questa sede,.

Ritenuto che il secondo motivo — volto ad ottenere le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena — costituisce mera riproposizione di omologo motivo di appello, che ha già ricevuta adeguata risposta da parte del giudice di merito (cfr. pagg. 6 e 7) e, attenendo all'esercizio di poteri discrezionali congruamente motivati, esula dal sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet orosini Stef2 DEPOSITATO IN CANnEI U