Criminal appeal dismissed for inadmissibility as comparative sentencing arguments are not permitted in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued for a comparative analysis of sentencing circumstances to mitigate his penalty, the law prohibits such requests in cassation proceedings. The court rejected the appeal because the request lacked a valid ground under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and failed to identify any specific motivational defects in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to reviewing the correctness of the judgment's reasoning and cannot be used to request a comparative analysis of sentencing circumstances or to ask for a mitigation of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO SALVATORE nato a POMPEI il 20/12/1981 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Gennaro Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali. Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere la comparazione delle circostanze con giudizio di prevalenza e la mitigazione della pena — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, pur essendo enunciato, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso non evidenzia alcun vizio motivazionale nelle valutazioni del giudice di merito va valorizza elementi concreti ignorati dal ricorrente (la notevole gravità dei fatti costituiti da una aggressione armata da parte di più persone);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mdrosini oPall