Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11666/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing only factual grievances not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Merola Pasquale inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance acquittal based on the minor nature of the offense, arguing for a substantive retrial. The court rejected this because the grievances were purely factual and thus prohibited from being raised at the stage of legal review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual grievances, which are excluded from the scope of legal review and must be addressed in the ordinary jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual grievances cassation minor offense acquittal legal review scope procedural exclusion rule attenuazione della pena minaccia nel diritto penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 612 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., ha assolto l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA PASQUALE nato a CURTI il 22/04/1951 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; a Rilevato che l'imputato Merola Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha assolto l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere l'assoluzione nel merito — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett a M rosini a DEPOSVTATO IN CANCE! 3 0 MA