Ordinanza — n. 11665/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOLILLO CRESCENZO nato a POZZUOLI il 02/05/1964 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • 40 Rilevato che l'imputato Russolillo Crescenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto quale amministratore di fatto della società "Caffetteria Verde" s.r.I., dichiarata fallita il 16 gennaio 2015;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOLILLO CRESCENZO nato a POZZUOLI il 02/05/1964 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • 40 Rilevato che l'imputato Russolillo Crescenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto quale amministratore di fatto della società "Caffetteria Verde" s.r.I., dichiarata fallita il 16 gennaio 2015;
Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si contesta la qualifica di "amministratore di fatto" dell'imputato — è generico, poiché evita di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna: - è stato l'imputato medesima a dichiarare al curatore di essere l'amministratore di fatto della società, nonché l'autore materiale di una delle distrazioni in contestazione (sulla natura e sulla utilizzabilità di tali dichiarazioni si veda, tra le altre, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664); - la circostanza ha trovato conferma nel fatto che il ricorrente è stato l'unico in grado di fornire risposte al curatore sulle vicende societarie, che invece non erano conosciute dall'amministratore di diritto, Russolillo Lucia, figlia di Crescenzo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ElisabettA Mo' osini Stefano Palla DEPOSITATO IN CATI