Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late request for oral debate under emergency decree rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gioia Domenico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime in Article 497-bis of the Penal Code, alleging procedural defects in the written trial. The court found these complaints generic and unfounded, noting that the appellant's request for an oral debate was filed after the strict five-day deadline set by the emergency decree (D.L. n. 149/2020) governing the 'cartorial' contradictory procedure during the COVID-19 pandemic. Consequently, the proceedings correctly followed the written format, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; D.L. n. 149/2020, art. 23: A request for oral debate in criminal appeals during the emergency period must be filed within a strict five-day deadline from the decree's entry into force; failure to comply results in the loss of the right to oral proceedings and the application of the written procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA DOMENICO nato a NAPOLI il 01/05/1941 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gioia Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che le doglianze — concernenti asseriti vizi nella trattazione "scritta" del giudizio di appello — sono per un verso generici e per altro verso manifestamente infondati.
Invero il ricorrente non indica quale, tra i casi indicati dall'art. 606, comma 1 lett. c), sarebbe configurabile nella specie. Inoltre, come già osservato dalla Corte di appello, il procedimento seguito è perfettamente conforme al modello disegnato dalla disciplina emergenziale all'epoca in vigore: - la prima udienza del 24 novembre 2020, trattata nelle forme "ordinarie", è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato; - la successiva udienza del 22 dicembre 2020 è caduta nel vigore dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, introduttivo del c.d. "contraddittorio cartolare" nei giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; in forza di tale previsione, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse richiesto la discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire; - la medesima norma stabiliva che, nei procedimenti, quale quello in rassegna, nei quali l'udienza era fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza doveva essere formulata nel termine perentorio di cinque giorni dalla entrata in vigore del decreto; - la richiesta di discussione orale è stata formulata dal difensore oltre il termine previsto a pena di decadenza e correttamente è stata dichiarata inammissibile; - in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, il processo ha seguito le forme del c.d. "contraddittorio cartolare";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabet y orosini Stefano Palla i DE--)03;TATO I