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Ordinanza — n. 11659/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being abstract, apodictic, and irrelevant under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Maietta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Maietta's appeal against the second-instance conviction for grave threats consisted solely of abstract and irrelevant assertions without supporting arguments. The court rejected the appeal because it failed to meet the substantive requirements of Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it consists exclusively of abstract, apodictic, and irrelevant assertions lacking any supporting argument or reference to pertinent legal institutions.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract assertions apodictic statements irrelevant arguments Art. 129 c.p.p. criminal procedure court costs minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIETTA SERGIO nato a AVELLA il 29/11/1968 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maietta Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte, apodittiche e non pertinenti, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e con richiamo a istituti inconferenti (art. 129 cod. proc. pen.) a fronte di una pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab tt Morosini Stly Palla WEPOST7.,"TO !N CAN EMA 3 0 MA