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Ordinanza — n. 11655/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds for generic mitigating circumstances lack concrete elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pompa Raffaella inadmissible due to the lack of concrete elements supporting her claim for generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on unspecified preterness, but the court found the sole ground of appeal intrinsically generic and devoid of specific factual justification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds cited are intrinsically generic and fail to indicate concrete elements justifying the requested legal relief.

Parole chiave

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generic appeal grounds mitigating circumstances inadmissible appeal concrete elements requirement criminal procedure appeal prove acquisite tramite sorveglianza imputazione di furto insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pompa Raffaella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso— afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è intrinsecamente generico poiché non indica elementi concreti, in tesi preternnessi, che avrebbero dovuto giustificare la concessione di dette attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eli