Ordinanza — n. 11653/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILEA ADINA RODICA nato il 27/03/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ilea Adina Rodica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte e apodittiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11653/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILEA ADINA RODICA nato il 27/03/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ilea Adina Rodica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte e apodittiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILEA ADINA RODICA nato il 27/03/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ilea Adina Rodica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte e apodittiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Morosini Stefm - Palla (Y DE0E7AT° IN CA oggi, 3 0 MA y-,