Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of concrete evidence regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Rosenwink and Bremer inadmissible. The appellants argued for a reclassification of the crime and the recognition of provocation and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was merely a complaint on merit, the second was already properly addressed by the lower court, and the third lacked concrete elements to justify the denial of mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints on merit or grounds not indicating concrete elements for mitigating circumstances render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSENWINK MICHAELA FELICITAS nato il 06/09/1964 BREMER JURGEN WOLFGANG nato il 04/04/1962 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, gli imputati, Rosenwink Michaela Felicitas e Bremer Jurgen Wolfgang ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di minaccia aggravato dall'uso di armi, così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen.;
Premesso che il giudice di appello ha integralmente accolto il gravame proposto dagli imputati volto ad ottenere una derubricazione del fatto nel reato di minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce il difetto di prova circa la sussistenza della condotta — si risolve in doglianze si merito che esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo — che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4);
Ritenuto che il terzo motivo — afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è intrinsecamente generico poiché non indica elementi concreti, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto giustificare la concessione di dette circostanze; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab Morosini Stef,arp Palla„ )r DEPOTTATO UO Z (6,' • ogg