Ordinanza — n. 11650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MICHELE nato a BARI il 05/07/1990 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ricci Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso— con il quale si contesta la riferibilità della condotta all'imputato — si esaurisce in doglienze di fatto non consentite in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito, inoltre, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità non si fonda su una inversione dell'onere probatorio ma va leva su una serie di elementi indiziari convergenti a carico dell'imputato (la presenza dell'imputato negli uffici ove è stato perpetrato il furto desunta da un riconoscimento e dal rinvenimento sul luogo del furto di un documento personale dell'imputato), ai quali si aggiunge l'assenza di valide spiegazioni alternative da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MICHELE nato a BARI il 05/07/1990 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ricci Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso— con il quale si contesta la riferibilità della condotta all'imputato — si esaurisce in doglienze di fatto non consentite in sede di legittimità;
Chiarito, inoltre, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità non si fonda su una inversione dell'onere probatorio ma va leva su una serie di elementi indiziari convergenti a carico dell'imputato (la presenza dell'imputato negli uffici ove è stato perpetrato il furto desunta da un riconoscimento e dal rinvenimento sul luogo del furto di un documento personale dell'imputato), ai quali si aggiunge l'assenza di valide spiegazioni alternative da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabéta Morosini OFPOSITATO !N CANCEL 3 0