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Ordinanza — n. 11649/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being abstract, apodictic, and irrelevant under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Ghazouani Abderrahim inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's request consisted solely of abstract and irrelevant assertions without any supporting arguments or pertinent legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists exclusively of abstract, apodictic, and irrelevant assertions lacking any supporting arguments or pertinent legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract assertions apodictic arguments irrelevant grounds Code of Criminal Procedure procedural dismissal court costs and fine imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZOUANI ABDERRAHIM nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Ghazouani Abderrahim ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte, apodittiche e non pertinenti, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e con richiamo a istituti inconferenti (art. 129 cod. proc. peri.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Morosini DEPOSITATO IN CANCEA, 3 O MAR oggi, __________ I