Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11648/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and abstract assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maurantonio Angelo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's request against the second-instance conviction for perjury was rejected because it consisted solely of abstract and apodictic statements without any supporting arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on abstract assertions without specific arguments or factual grounds to support the claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility abstract assertions lack of specific arguments perjury conviction court costs and fine false dichiarazioni prova della verità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURANTONIO ANGELO nato a BARI il 11/02/1972 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maurantonio Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte e apodittiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe »orosini St2i, palla, DEPOSITATO