Cassation appeal dismissed for generic grounds and invalid prescription argument regarding post-sentence timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic grounds and an invalid prescription argument. The appellant's arguments failed to specify concrete reasons for contesting the crime or properly address the prosecution's basis. The court rejected the prescription claim because the appellant indicated the prescription period's expiration in February 2021, after the second-instance judgment was already pronounced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify concrete reasons, and a prescription defense raised after the second-instance judgment is invalid as it cannot form a valid relationship of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGIBELLO LUIGI nato a PAGANI il 28/02/1952 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mongibello Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mariagrazia Cafisi e l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv.
Francesco Bonaduce — con i quali si contesta la sussistenza del reato — sono generici sia sotto il profilo intrinseco, poiché non indicano in modo specifico le ragioni concrete della doglianza, sia sotto il profilo estrinseco poiché evitano di misurarsi con le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità (pagg. 8-10); Considerato inoltre che l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mariagrazia Cafisi, è manifestamente infondato, in quanto è il ricorrente medesimo a indicare nel mese di febbraio 2021, successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il decorso del termine prescrizionale; ricordato al riguardo che l'inarnmissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. per tutte Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente — Elisabett M' rosini y Ste