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Ordinanza — n. 11644/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to contest recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tarantino Antonio Damiano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments merely repeated issues already thoroughly examined and rejected by the lower court regarding theft aggravation and mitigating circumstances. Furthermore, the court noted that the appellant failed to raise the recidiva issue in the appeal, even though the first instance judge had already recognized it.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of issues already decided by the lower court or if the appellant fails to raise a new ground of appeal, such as recidiva, which was already established by the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds recidiva not raised theft aggravation procedural costs demanio pubblico risarcimento per atto illecito violazione della sfera privata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANTONIO DAMIANO nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 13/05/1972 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tarantino Antonio Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Considerato che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., pag. 3 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pag. 4 sul diniego del giudizio di prevalenza);

Considerato inoltre che la questione sulla sussistenza della recidiva non è stata coltivata con l'atto di appello e che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la recidiva è stata riconosciuta dal primo giudice (cfr. pagina 1 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi