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Ordinanza — n. 11643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 avverso il provvedimento del 22/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Urgo Sisto Salvatore ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; ritenuto che la richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti. Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; ritenuto che la richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti. Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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competenza territoriale alternativa mutamento della residenza del minore mutamento della situazione nel paese d'origine proroga di competenza declinatoria di competenza foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 46 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 avverso il provvedimento del 22/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Urgo Sisto Salvatore ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; ritenuto che la richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti. Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere stensore Il Presidente Elisabe orosini Stef4k-i Palla DEPOSITATO IN CAr' -LLERIA , 30 MA 20