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Ordinanza — n. 11506/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible factual review of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts had correctly evaluated evidence regarding the defendant's role in drug trafficking. The appellant argued that the court failed to identify the drug's active substance and improperly dismissed the co-defendant's testimony, but the appellate court relied on logical inferences from the drug's location and the co-defendant's statements. The supreme court affirmed that it cannot re-examine factual findings or substitute its own assessment of witness credibility for those made by the trial judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review factual findings or substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts, rendering appeals based on factual disputes inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual review drug trafficking lower court findings evidence evaluation traffico qualificato di eroina imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSOUSSE HASSEN nato a MAHDIA( TUNISIA) il 04/07/1986 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO C:ORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, aveva condannato Hassen Messausse alla pena di un anno di reclusione e 1.400 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penajitsponsabilità, non essendo stato svolto alcun accertamento sulla sostanza in sequestro al fine di individuare il principio attivo, e non avendo la Corte di merito correttamente valutato la deposizione del coimputato De Santis, riportata per stralcio nel ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.

4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ravvisato il coinvolgimento dell'imputato nell'acquisto e nel trasporto da Napoli dello stupefacente sequestrato a bordo della vettura a bordo della quale vi era il Messousse unitamente agli altri due coimputati dalle dichiarazioni accusatorie rese da uno di costoro, il Chetoui, oltre che dal luogo in cui era nascosto lo stupefacente, che consentiva un costante controllo della droga da parte del Messousse.

La Corte di appello, inoltre, non solo ha stimato irrilevanti le dichiarazioni del De Santis, il quale non era a conoscenza degli accordi presi tra il Chetoui e il Messousse, ma, come elemento di conferma, ha utilizzato un argomento di carattere logico, considerando, da un lato, che il Messousse non si sarebbe sobbarcato un viaggio così lungo se non avesse dovuto svolgere un ruolo nel trasporto della droga, e, dall'altro, che il Chetoui non avrebbe coinvolto gLL., inutilmente nell'impresa una persona ignara, che addirittura avrebbe potuto scoprire il trasporto illecito e avvisare le forze dell'ordine.

5. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca la valutazione delle prove e profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità. Si osserva, infine, che del tutto irrilevante è la mancanza di consulenza, peraltro nemmeno richiesta in appello, considerando che pacificamente la sostanza sequestrata era del tipo eroina, come accertato dal narcotest e come dichiarato dal Chetoui.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C