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Ordinanza — n. 11505/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appealable fine; error on fact excludes intent but not negligence liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment imposed only a fine, rendering it non-appealable under Article 593 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for lack of subjective intent and non-punishment grounds, but the Court held that an error on fact negates intent yet leaves negligence intact for this contravention. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A judgment imposing only a fine is non-appealable, and an error on fact excludes intent but does not preclude negligence liability for contraventions.

Parole chiave

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non-appealable fine error on fact negligence liability contravention inadmissible appeal mancanza di disciplina altri reati contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione.
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, con cui deduce l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appello di Trieste ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 2
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Gorizia condannava Massimiliano Pirone alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 93, comma 2, d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, con cui deduce l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE MASSIMILIANO nato a GORIZIA il 18/08/1967 avverso la sentenza del 17/09/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO C:ORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Gorizia condannava Massimiliano Pirone alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 570 del 1960.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, con cui deduce l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

3. Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appello di Trieste ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), anche seguendo la tesi del ricorrente, che invoca l'errore sul fatto, si osserva che tale errore esclude il dolo, ma non la colpa, che parimenti integra l'elemento soggettivo del reato in esame, trattandosi di mera contravvenzione, colpa ravvisabile nel caso in esame non avendo il Pirone prestato la dovuta attenzione, laddove ha sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni per il Consiglio comunale di Monfalcone dell'ottobre 2016.

5. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in consideraziontdei precedenti penali, essendo irrilevante che, in relazione a un reato, la pena sia stata oggetto di indulto, e, con riguardo ad altro reato, che l'imputato sia stato ammesso al servizio sociale, trattandosi di evenienze che attengono all'esecuzione - o meno - della pena e che non incidono sulla valutazione che il giudice è chiamato a compiere in ordine, appunto, alla non occasionalità della condotta.

6. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefa n Corbetta Giovanni Liberati