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Ordinanza — n. 11503/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for conditional sentence release due to specific recidivism within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of a suspended sentence. The appellant argued for release based on pending charges, but the court found specific recidivism within five years due to two prior drug convictions. Consequently, the statutory requirements for conditional release were not met, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies specific recidivism within five years, precluding the application of conditional sentence suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension specific recidivism five year period drug offenses inadmissible appeal Cassa delle Ammende penal procedure code responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHADID ADIL nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO C:ORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato Adil Chadid alla pena di un anno e quattro di reclusione e 4.000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato sulla base di meri carichi pendenti.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte di merito ha confermato il diniego dei presupposti per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a tre condanne riportate dall'imputato, due delle quali in materia di stupefacenti, tanto che al Chadid è stata contestata (ancorché "benignamente ignorata dal Tribunale"; cfr. p. 3 della sentenza impugnata) la recidiva specifica infraquinquennale.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consiglier estensore Il