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Ordinanza — n. 11502/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal signature on waiver and excessive fine upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's waiver of the cassation request was signed only by the defense attorney without a special power of attorney. The court held that such a waiver requires the personal manifestation of the defendant's will, which was absent here. Consequently, the lower court's fine of 4,000 euros for violating the 1961 Act on the protection of animals was upheld as legally sound and not excessive.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A waiver of a cassation appeal must be expressed personally by the interested party or by a special procurator; a waiver signed solely by the defense attorney without special power is ineffective, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waiver of appeal requirements special power of attorney defense attorney authority personal manifestation of will animal protection fine procedural defect waiver sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
disponeva/gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appe119 di Trieste ai sensi I.4 dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva/gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Premesso che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.
Art. 133 cod. pen.
237402), nel caso di specie i Tribunale ha fatto richiamayfai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. scegliendo peraltro di infliggere la pena pecuniaria, in luogo della pena detentiva alternativamente comminata dall'art.
Art. 4, comma 7, n. 628 del 1961
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trieste condannava Giacomo Biviano alla pena di 4.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 7, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
237402), nel caso di specie i Tribunale ha fatto richiamayfai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVIANO GIACOMO nato a TRIESTE il 31/01/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trieste condannava Giacomo Biviano alla pena di 4.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 7, I. n. 628 del 1961.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, con cui lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, la mancata applicazione sia della sospensione condizionale della pena, sia delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appe119 di Trieste ai sensi I.4 dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva/gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione.

4. Con atto depositato presso la Corte di appello di Trieste il 9 novembre 2021, il difensore d'ufficio dell'imputato, avv. Andrea Diroma, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

5. Premesso che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'imputato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 05/02/2015, Preiti, Rv. 262276), il ricorso è inammissibile, perché muove censure al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

6. Premesso che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402), nel caso di specie i Tribunale ha fatto richiamayfai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. scegliendo peraltro di infliggere la pena pecuniaria, in luogo della pena detentiva alternativamente comminata dall'art. 4, comma 7, n. n. 628 del 1961. Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha evidentemente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, come risuitatt dal certificato del casellario giudiziale in atti. Si tratta di una valutazione di fatto esente da profili di illogicità manifesta, che non è perciò censurabile in questa sede di legittimità.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano orbetta Giovann