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Ordinanza — n. 11500/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's explicit waiver of the criminal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant explicitly renounced the criminal complaint on February 28, 2022. Although the appellant argued for exemption under Article 54 of the Penal Code and non-punishment under Article 131-bis due to health and poverty, the court noted the procedural waiver. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An explicit renunciation of the criminal complaint by the defendant renders the subsequent cassation appeal inadmissible, precluding the court from examining the merits of the substantive defenses.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility explicit renunciation of complaint waiver of criminal action Article 616 procedural code exemption from punishment diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento, per un verso, al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., i cui presupposti sarebbero sussistenti, stante le gravissime condizioni di salute in cui versa l'imputato e il suo stato di indigenza, sia alla manca applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
D.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 54 cod. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento, per un verso, al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., i cui presupposti sarebbero sussistenti, stante le gravissime condizioni di salute in cui versa l'imputato e il suo stato di indigenza, sia alla manca applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE ANTONIO nato a VICO EQUENSE il 15/10/1938 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la Corte di appello di Napoli riduceva a un anno e due mesi di reclusione e 1.600 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Antonio Volpe, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento, per un verso, al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod. pen., i cui presupposti sarebbero sussistenti, stante le gravissime condizioni di salute in cui versa l'imputato e il suo stato di indigenza, sia alla manca applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Con atto pervenuto il 28 febbraio 2022, l'imputato ha dichiarato espressamente di rinunciare al gravame proposto; di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano C rbetta Giovanni Liberati Dr: wro N CA L