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Ordinanza — n. 11499/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly illogical factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defendant argued that the evidence regarding drug distribution was misinterpreted and that the sentencing failed to consider habitual behavior or pending charges. The court rejected these claims, stating that the factual findings were not manifestly illogical and thus fell outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts or assess the logical consistency of the reasoning, dismissing appeals based on alleged misinterpretation of facts or lack of habitual behavior analysis when no manifest illogic exists.

Parole chiave

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drug trafficking conviction manifest illogic standard cassation review limits habitual behavior defense sentencing error material imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Simone Fraleoni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al secondo motivo, si rammenta che la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al secondo motivo, si rammenta che la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, Saccomanno
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRALEONI SIMONE nato a ROMA il 26/10/1993 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Simone Fraleoni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità, ritenuta dalla Corte di merito sulla base di travisamento delle prove, come emerge dalle dichiarazioni rese dall'agente operante Tartaglione in sede di udienza di convalida dell'arresto, per stralcio riportate nel ricorso, in relazione all'asserito andirivieni di persone dall'abitazione della fidanzata dell'imputato, e considerando che il quantitativo di droga è compatibile con l'uso personale; sia alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte di merito valutato l'abitualità o meno della condotta; sia alla determinazione della pena, irrogata in modo erroneo in primo grado, e considerando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'imputato risulta essere privo di carichi pendenti, come da documentazione allegata al ricorso 3.

Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.

4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto che lo stupefacente sequestrato fosse deAinato alla cessione a terzi valorizzando una serie di elementi, quali: l'aver gli operanti accertato un andirivieni di persone nei pressi l'abitazione dell'imputato, da cui proveniva un forte odore d marijuana; la pluralità di sostanze sequestrate (cocaina, marijuana e hashish) era tale da soddisfare le esigenze di un'ampia platea di persone; il quantitativo di cocaina, pari a gr. corrispondenti a 23 dosi medie singole, era incompatibile con l'uso personale in soli tre giorni, come dichiarato dall'imputato; il Fraleoni aveva riferito di detenere solo marijuana, mentre la cocaina e l'hashish furono rinvenute solo all'esito della perquisizione domiciliare; nel cassetto in cui vi erano le sostanze stupefacenti furono rinvenuti un bilancino e la somma in contanti di 160 euro; la cocaina e l'hashish erano suddivise in singole dosi.

A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto - peraltro deducendo un asserito travisamento delle prove, dimostrato attraverso la parziale, e quindi inammissibile (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, dep. 2/05/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 269801), deposizione del teste operante - il che non è consentito in questa sede di legittimità.

5. Quanto al secondo motivo, si rammenta che la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo il giudice chiamato a verificare, in primo luogo, la particolare tenuità dell'offesa, e, solo all'esito di tale positiva valutazione, la non abitualità del comportamento; con la conseguenza che ove l'offesa non sia ritenuta di particolare tenuità, ciò osta all'applicazione della causa di non punibilità in esame. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito l'insussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, ostando, alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; la jeìenzione contestuale di tre tipologie differenti di sostanza stupefacente, destinata alla cessione dei giovani frequentatori della discoteca ubicata nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato Si tratta di una valutazione di fatto immune da vizi di illogicità manifesta, non suscettibile di essere sindacata nel giudizio di legittimità.

6. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia commesso un mero errore materiale nell'indicazione della pena base, nella misura di un anno e sei mesi di reclusione anziché in due anni e sei mesi di reclusionA, come dimostrato dai successivi passaggi di calcolo, in cui la pena e stata ridotta dapprima a due anni ex art. 62-bis cod. pen., e poi a un anno e quattro mesi per la scelta del rito.Ciò posto, la Corte ha stimato congrua la pena base per il delitto ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (che, a livello di comminatoria edittale, non prevede alcuna distinzione astratta tra le diverse tipologie di sostanza stupefacenti) in considerazione del fatto che, tra le sostanze detenute, vi era la cocaina, vale a dire una droga "pesante", e considerando che l'imputato è stato condannato in primo grado per analogo delitto, commesso il 27 novembre 2012. Si è al cospetto di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio d legittimità.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore Il Preside