Ordinanza — n. 11489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale aveva condannato Giuseppe Caruso alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a CROTONE il 30/06/1974 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale aveva condannato Giuseppe Caruso alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui contesta la motivazione, che ha confermato la sentenza di primo grado con argomentazioni prive di completezza e senza confrontarsi con i motivi d'appello.
3. Il ricorso è inammissibile perché totalmente generico, in quanto le scarne ed assertive argomentazioni in esso contenute non si correlano in alcun modo ispr-r-e-Iggalla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici profili di illogicità manifesta.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere tensore Il Pres