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Ordinanza — n. 11488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato Antonio Solazzo alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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luogo del reato testimone anonimo responsabilità penale dei minori attentato vie di fatto azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di pl.c1,0.11 inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLAZZO ANTONIO nato a BRINDISI il 17/11/1998 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato Antonio Solazzo alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui contesta, con un primo motivo, l'affermazione della penale responsabilità, non essendo provata la finalità di spaccio della droga, causalmente rinvenuta per terra dal Solazzo, il quale fu visto unicamente confabulare con altri soggetti senza scambiarsi alcunché, e stante l'assenza di perizia al fine di determinare il valore della sostanza sequestrata.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.

4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità — valorizzato la deposizione del maresciallo Clemente, il quale ha riferito di aver visto il Solazzo scambiare qualcosa con un giovane, desumendo, da tale scambio e dalla mancata spiegazione di tale condotta da parte dell'imputato, che, anzi, l'ha radicalmente negata, la finalità di spaccio della droga sequestrata.

5. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di pl.c1,0.11 inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere