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Ordinanza — n. 11485/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate sentencing reasoning and discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing reasoning was adequate and free from legal violations. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied in their maximum extent despite his cooperative behavior and socio-economic conditions. The court held that the trial judge exercised discretionary power within the bounds of Articles 132 and 133 of the Penal Code, rejecting any attempt to re-evaluate the sentence without manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The sentencing judge exercises discretionary power to determine the overall punitive treatment, including the extent of mitigating circumstances, and cassation cannot intervene unless the decision lacks sufficient motivation or involves manifest illogicality.

Parole chiave

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discretionary sentencing power generic mitigating circumstances cassation inadmissibility adequate reasoning standard penal code articles 132 133 attenuazione della pena ristrettezza finanziaria pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 133 cod. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAME CHEIKH - C.U.I. 05X3WX1 nato il 23/07/2001 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato Mame Cheikh Fall alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., non avendo la Corte di merito applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante il contegno collaborativo dell'imputato e le sue jfÌ iiii\ condizioni socio- economiche. zii. 'e:

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure afferiscono al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da un apparato argomentativo adeguato, immune da violazioni di legge e privo di profili di illogicità manifesta.

4. Si rammenta che, con riferimento a tutti gli aspetti che incidono sul complessivo trattamento sanzionatorio - ivi compresa la misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti — il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la riduzione di pena per effetto /114 evgel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura lievement alla riduzione massima, considerando che l'ammissione dei fatti è avvenuta a fronte di elementi di prova già inequivoci, essendo l'imputato stato arrestato in flagranza di reato, e in considerazione dello specifico precedente penale di cui è gravato il Fall.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere stensore Il Presidente Stefano G6rbetta DFpnr: