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Ordinanza — n. 11476/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest and infounded grounds regarding procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete interest and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a fine and civil damages, alleging procedural errors regarding the admissibility of incidental appeals and the acquisition of police investigation results. The court rejected these claims because the civil party's prior rejection of an incidental appeal negated the necessity of the current challenge, and the contested evidence was properly introduced through witness testimony rather than documents.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. proc. pen.; Art. 507 cod. proc. pen.: An appeal by the civil party against a first-instance judgment is inadmissible if it lacks concrete interest, such as when a prior incidental appeal was already rejected, and is dismissed if the alleged procedural violations are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest civil party appeal procedural violation manifestly unfounded incidental appeal witness testimony perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. proc. pen.
Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 595 cod.
Art. 507 cod. proc. pen.
2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'esito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod.
art. 595 cod. proc. pen
Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 595 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'esito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato
Invero, l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv.
Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido
193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv.
Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra
202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv.
Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye
230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCA MANUELA nato a ORISTANO il 07/11/1974 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 10 dicembre 2019, alla pena di euro mille di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 595 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 595 cod. proc. pen. evidenziando, come già fatto con i motivi di gravame, che l'appello incidentale della parte civile a seguito della riforma del 2018, non è consentito. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'esito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado, oltre all'illegittima acquisizione, agli atti, dell'esito dell'accertamento svolto dalla Polizia Postale sulla validazione del commento per il quale è processo. 3.La parte civile ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., articolata memoria difensiva con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese, con dichiarazioni di anticipazione da parte del difensore. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.11 primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, perché generico, tenuto conto che l'impugnazione incidentale della parte civile, proposta avverso la sentenza di primo grado è stata respinta dalla Corte territoriale, dunque non è sufficientemente illustrato l'interesse alla censura.

Invero, l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 4.2.11 secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, tenuto conto che da quanto risulta dalla sentenza di secondo grado, nel corso del giudizio di merito, l'esito degli accertamenti disposti a cura della Polizia Postale non risulta acquisito come documento, ma attraverso la deposizione testimoniale resa nel contraddittorio delle parti.

Né si illustra, puntualmente, nel ricorso la decisività del descritto elemento di prova, ai fini della cd.prova di resistenza.

5. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate tenuto conto della nota spese depositata e dell'attività svolta, in favore del difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, in favore dell'Avv. Maurizio Balloi dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Pres