Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and insufficient penalty justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Lo Vecchio inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying procedural rules regarding witness testimony and failed to justify the specific fine amount. The court rejected these claims because the first two grounds were repetitive of already decided issues, the third required a specific request under Article 495 rather than a discretionary plea, and the fourth lacked the necessary threshold for detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen. Appeals based on discretionary evidentiary requests or generic doubts about identity are inadmissible without specific statutory grounds or proximity to the statutory maximum penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VECCHIO MARCO nato a ROMA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice di appello, ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, nei confronti di Marco Lo Vecchio riconoscendo all'imputato, rispetto alla irrogata pena di euro trecento di multa, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. assumendo che la testimonianza della persona offesa non chiarirebbe il riferimento all'imputato della condotta, per essere stato questi individuato soltanto in base alla targa della vettura a bordlo del quale si trovava l'autore delle lesioni al momento in cui era avvenuto l'incrocio tra i due veicoli. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. tenuto conto che si sarebbe dovuti giungere all'assoluzione dell'imputato, in quanto era insufficiente la prova della riferibilità della condotta all'odierno ricorrente. 2.2.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. risultando non ammesso il teste Valente, la cui escussione si sarebbe resa necessaria quale persona presente all'accaduto, onde spiegare i fatti. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia violazione dei criteri di determinazione della pena, nella specie pari ad euro trecento di multa, senza specificazioni delle ragioni per le quali non è stata individuata nel minimo edittale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Il primo e secondo motivo sono reiterativi del motivo di gravame svolto sul punto, rispetto al quale la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e logico, privo di censure di ogni tipo. Peraltro, appare del tutto generica, rispetto alla motivazione puntuale del giudice di secondo grado, la circostanza dell'incertezza sulla identità della persona che aveva colpito la persona offesa. Tanto, tenuto conto che la sentenza di appello rende conto che era stato lo stesso imputato a dichiarare di essere uno dei due soggetti coinvolti nella vicenda, oltre a non confrontarsi con la deposizione degli altri testi neutri indicati a pag. 3 della motivazione, al di là della schiacciante prova logica di cui rende conto la motivazione non manifestamente illogica del Tribunale. 3.2.11 terzo motivo è inammissibile.
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso di specie, e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052). 3.3.
Il quarto motivo è inammissibile tenuto conto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo ove la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (o prossima al minimo edittale: Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464;
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Pre