Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense counsel and improper challenge to special procedure agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a qualified defense lawyer, violating post-2017 procedural reforms. The appellant argued for a personal challenge to the lack of non-punishment grounds regarding the victim's hearing loss, but the Court held that such appeals require mandatory legal representation. Furthermore, the Court ruled that the lower court's review of the special procedure agreement was limited to macroscopic errors, not detailed factual analysis, rendering the appellant's claims of defective motivation and legal application unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444, 448 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing is inadmissible, and challenges to special procedure agreements are limited to macroscopic errors in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA ( &e. freo-,c sul ricorso proposto da: PISCOPO TOMMASO nato a BARI il 29/05/1999 avverso la sentenza del 21/04/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIri dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha applicato a Tommaso Piscopo la pena concordemente richiesta dalle parti, di anni due di reclusione, in relazione ai reati di violenza privata e lesioni personali gravissime commessi in concorso con Saverio Petriconi (non ricorrente), con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l'imputato, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all'indebolimento permanente dell'udito provocato alla vittima del reato. 3.Si osserva, preliminarmente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.
Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). A ciò si aggiunga che il ricorso riguarda una pronuncia adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., impugnabile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). L'intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti va limitato, dunque, alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619;
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso.
Né è consentito denunciare il difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbar