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Ordinanza — n. 11468/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11468/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha applicato ad Angelica e Jodie Rizzetto la pena concordemente richiesta dalle parti, di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa ciascuna, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11468/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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licenziamento per furto punibilità abbandono del procedimento per truffa rinuncia alla motivazione attenuazione libera della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Dt( te-o-A-4.) sui ricorsi proposti da: RIZZETTO ANGELICA nato a CITTADELLA il 14/09/1988 RIZZETTO JODIE nato a CITTADELLA il 31/01/1995 avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di PADOVA91/4)(-) N' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 4\.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha applicato ad Angelica e Jodie Rizzetto la pena concordemente richiesta dalle parti, di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa ciascuna, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). L'intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti va limitato, dunque, alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso.

Né è consentito denunciare il difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2