Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense counsel representation as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed the petition personally without a qualified defense lawyer, violating the mandatory representation requirement introduced by Law 103/2017. Although the defendant argued that personal filing was permissible, the Court reaffirmed that the legislature's decision to require professional representation does not infringe upon constitutional rights or effective defense. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for defense counsel representation in cassation appeals is mandatory and does not violate constitutional guarantees, rendering personal filing inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA (YL (-)1.--A \ sul ricorso proposto da: MEDJBER HAMZA nato il 16/05/1993 avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha applicato su concorde richiesta delle parti, a Medjber Hamza, la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt.624, 625, n. 2 cod. pen.
2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, personalmente, denunciando l'omessa valutazione della insussistenza di elementi per giungere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.Si osserva, preliminarmente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.
Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). A ciò si aggiunga che si tratta di ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., avverso la quale è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen : Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), tra cui non rientra la censura prospettata.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022