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Ordinanza — n. 11464/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UCCELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 11/01/1965 NAPPELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 12 settembre 2018, nei confronti di Vincenzo Uccello e Antonio Nappello alle pene ritenute di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7, 99 comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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imputazione di furto azione mobiliare delitto contro i beni furto di lieve entità vendita di cose mobili reato di poca entità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UCCELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 11/01/1965 NAPPELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 12 settembre 2018, nei confronti di Vincenzo Uccello e Antonio Nappello alle pene ritenute di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7, 99 comma 2, cod. pen.

2. Avverso la pronuncia ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe, in alcun modo, affrontato il motivo di appello che contestava la legittima titolarità del bene mobile oggetto di impossessamento, rinvenuto nel bagagliaio della vettura condotta da Uccello e poi restituito alla persona offesa, mancando l'oggetto del reato. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo il giudizio di merito, nella specie svolto con motivazione congrua e non manifestamente illogica e, comunque, generico rispetto alla motivazione completa dei giudici di merito, che ha evidenziato come vi fosse stato un teste oculare che aveva assistito alla materiale sottrazione delle due cassette di attrezzi dal furgone della persona offesa, poi reperita nella vettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati, per essere, infine riconosciuta dalla persona offesa cui era stata restituita.

Sicché, sotto tale profilo, il ricorso si appalesa generico posto che non si confronta, compiutamente, con la motivazione svolta in sede di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore