Italian court dismisses appeal against reduced sentence as waived grounds preclude cassation complaints on omitted reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific grounds during the appellate conciliation agreement. The appellant argued the second-instance court lacked sufficient reasoning regarding the sentence reduction, but the court held that waiving responsibility claims implies acceptance of guilt. Consequently, the court ruled that the appellant cannot complain on cassation about omitted or flawed reasoning on waived issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Waiver of appeal grounds under the conciliation agreement restricts the scope of review, preventing the appellant from complaining on cassation regarding omitted or flawed reasoning on waived matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente C ORDINANZA Leek sul ricorso proposto da: GASMI IMAD nato il 22/04/1992 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAJ-C-2\A-)dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 11 giugno 2020, nei confronti di Gasmi Imad, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 64, 625 n. 6 cod. pen., a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata in quella di mesi nove di reclusione ed euro 180 di multa, confermando, nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla carenza di motivazione circa la commisurazione della pena oggetto di accordo, ex art. 599-bis cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, il concordato aveva riguardato soltanto la pena che il giudice di secondo grado si è limitato con motivazione sufficiente, ad indicare come non affetta da vizi.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Ca