Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to clerical error and repetition of prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's claims were manifestly unfounded. The appellant argued the lower court confused natural gas with electricity and omitted motivation regarding the use of the gas, but the court found the first claim to be a mere clerical error evidenced by the civil party's name, and the second claim to be a repetition of arguments already rejected in the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains manifestly unfounded grievances, such as those based on obvious clerical errors or mere repetitions of arguments previously rejected by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLARI CRISTIAN IVAN nato a SAN CATALDO il 15/09/1990 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 25 settembre 2018 nei confronti di Cristian Ivan Callari, riducendo la somma liquidata dal primo giudice a titolo risarcitorio, confermando, nel resto, la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di furto. aggravato per essersi impossessato di gas metano mediante allaccio alla rete realizzato attraverso un tubo in gomma.
2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità, tenuto conto che la sentenza impugnata nel descrivere il bene sottratto lo indica come energia elettrica, diversamente da quanto contestato (gas). Inoltre, sarebbe stata omessa del tutto la motivazione, in relazione alle deduzioni contenute nell'atto di appello, in ordine al fatto che la condotta si sarebbe limitata all'uso di gas metano per cucina, non per riscaldamento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione, in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen., rispetto alla contestazione tenuto conto che è emerso che l'allaccio era risalente nel tempo e materialmente posto in essere da altro soggetto che occupava abusivamente l'immobile come da procedimento penale definito con sentenza che il ricorrente si riservava di esibire.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure manifestamente infondate. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che il riferimento operato nella motivazione all'energia elettrica, risulta un evidente errore materiale dovuto al'uso del computer. Del resto, la qualità della cosa sottratta, come contestato, risulta evidente in considerazione della esatta identificazione della parte civile, indicata nell'intestazione della sentenza impugnata (Italgas s.p.a). La restante parte del motivo e il secondo motivo di gravame risultano reiterativi di censure svolte con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto e dunque, la censura si rivela inammissibile (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barba