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Ordinanza — n. 11456/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Rillo inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Rillo challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances with predominant effect, arguing the lower court ignored his personal circumstances and procedural position. The court rejected this, citing established precedent that a general evaluation of competing circumstances satisfies the duty of motivation without requiring an analytical exposition of criteria.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.; The duty of motivation is satisfied by the general evaluation of mitigating and aggravating circumstances, as sentencing discretion does not require an analytical exposition of valuation criteria.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion duty of motivation inadmissible appeal Italian criminal law attenuazione della pena aggravamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 cod. pen.
pen., esclusa la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti.
Art. 624, comma 1 e 3, cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 28 giugno 2016, nei confronti di Francesco Rillo, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 624, comma 1 e 3, 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 2, 5, 7, 7-bis, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010
266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv.
Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010
248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILLO FRANCESCO nato a BRINDISI il 01/05/1992 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 28 giugno 2016, nei confronti di Francesco Rillo, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 624, comma 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 5, 7, 7-bis, comma 2, cod. pen., esclusa la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, censurando la motivazione nella parte in cui fonda il diniego solo sulla gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, senza considerare, complessivamente, il fatto, la personalità dell'imputato, nonché la sua posizione processuale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Si trascura, invero, il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). In ogni caso, nella specie, la motivazione è stata resa con ampie argomentazioni (cfr. pag. 4 e 5), non raggiunte, specificamente, da censure aventi ad oggetto tutte le rationes decidendi.

4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presiden